Sommario
Le funzioni di progettista, direttore dei lavori o ispettore di sorveglianza dell'investitore possono essere svolte solo da persone con un'adeguata istruzione tecnica e pratica professionale, confermata da licenze di costruzione rilasciate da un ente di autogoverno professionale. La base per svolgere funzioni tecniche indipendenti nel settore delle costruzioni è un'iscrizione nel registro centrale e nell'elenco dei membri della camera competente dell'autogoverno professionale, confermata da un certificato rilasciato da questa camera, con il periodo di validità ivi specificato.
Se lo specialista da noi selezionato ha le qualifiche richieste, possiamo controllare nella camera dell'autogoverno professionale (architetti - nelle camere distrettuali degli architetti e edilizia, sanitari ed elettricisti - nella camera polacca degli ingegneri civili).
Il registro centrale è tenuto anche dall'ispettore capo della supervisione dei lavori. Contiene dati di persone in possesso di qualifiche edilizie, esperti edili e persone multate per responsabilità professionale.
Le persone che svolgono funzioni tecniche indipendenti nel settore delle costruzioni sono responsabili delle loro prestazioni in conformità con le disposizioni ei principi della conoscenza tecnica, e della due diligence nell'esecuzione del lavoro, della sua corretta organizzazione, sicurezza e qualità.
Designer
Tipicamente un architetto. Viene scelto dall'investitore, che è guidato dalle sue preferenze in merito all'aspetto e allo stile della futura casa e alle possibilità finanziarie (un design individuale è più costoso di uno già pronto dal catalogo). Vale la pena sottolineare a questo punto che un progetto pronto richiede l'adattamento alle condizioni individuali e questo adattamento è fatto anche da un progettista con autorizzazioni.
Il progettista è responsabile dello sviluppo del progetto tecnico commissionato in conformità con le disposizioni del piano locale o dei requisiti dei regolamenti edilizi e dei principi di conoscenza tecnica contenuti nella decisione sullo sviluppo del territorio e sulle condizioni di sviluppo.
I compiti del progettista includono anche:
  • ottenere i pareri, le disposizioni e la verifica delle soluzioni progettuali richieste;
  • chiarire dubbi sul progetto e sulle sue soluzioni;
  • riconciliazione della documentazione tecnica;
  • esercitare, su richiesta dell'investitore, la supervisione dell'autore sull'edificio eretto, consistente nel controllo della conformità dei lavori di costruzione eseguiti al progetto.
    Inoltre, il progettista ha il diritto di:
  • entrare in cantiere ed effettuare registrazioni relative all'esecuzione dei lavori nel registro di costruzione;
  • richieste di sospensione dei lavori (tale richiesta deve essere inserita nel registro di costruzione) in caso di possibile minaccia o mancato rispetto del progetto.
    Direttore dei lavori La
    legge edile prevede che l'investitore abbia un direttore dei lavori in cantiere. Per motivi pratici è bene che il direttore dei lavori sia il capo o il dipendente dell'azienda incaricata della costruzione della nostra casa.
    Lo svolgimento delle mansioni del gestore inizia con la sottoscrizione di una dichiarazione nel giornale di bordo di accettazione di tale funzione e presa in consegna del cantiere.
    La direzione lavori è il coordinamento dell'esecuzione di tutti i lavori di costruzione secondo il programma adottato da:
  • presa in consegna del protocollo da parte dell'investitore e protezione adeguata dell'intero cantiere insieme agli oggetti di costruzione e ai dispositivi tecnici ivi ubicati;
  • fornitura di segnaletica geodetica all'esterno dell'edificio e organizzazione del corso di costruzione;
  • gestire una squadra di operai in cantiere;
  • garantire la sicurezza delle persone e dei beni in cantiere;
  • presentazione di una richiesta di materiali, appaltatori, attrezzature e mezzi di trasporto;
  • la responsabilità della selezione dei dipendenti e dell'assegnazione loro di lavori appropriati e conformi alle loro qualifiche e garantire che tali lavori siano eseguiti da loro con la dovuta diligenza;
  • risolvere problemi legati allo svolgimento delle singole fasi dei lavori;
  • riferire all'investitore per l'ispezione o l'accettazione dei lavori da coprire e garantire che le prove e le verifiche richieste dalla legge degli impianti, dei dispositivi tecnici e delle canne fumarie siano eseguite prima che l'edificio sia sottoposto all'accettazione;
  • sospensione dei lavori di costruzione in caso di pericolo;
  • inserire le registrazioni nel registro di costruzione e garantire che tali registrazioni siano effettuate da altre persone obbligate;
  • attuazione delle raccomandazioni inserite nel registro di costruzione;
  • conservare la documentazione di costruzione e proteggerla dalla distruzione;
  • preparazione della documentazione as-built;
  • notifica - con apposita iscrizione nel registro di costruzione - dell'oggetto da costruzione da ritirare e partecipazione allo stesso.
    Il gestore del sito ha inoltre il diritto di:
  • richiedere all'investitore modifiche nelle soluzioni progettuali, se giustificate dalla necessità di aumentare la sicurezza dei lavori di costruzione o di migliorare il processo di costruzione;
  • prendere posizione nel registro dei lavori sulle raccomandazioni in esso contenute.
    Ispettore di supervisione dell'investitore
    Questa è un'altra persona importante nel cantiere. La sua presenza dipende dalla volontà dell'investitore, che può o non può assumere un ispettore (a meno che tale obbligo non sia stato imposto all'investitore dallo staroste nel permesso di costruzione). Con l'attuale varietà di tecniche di costruzione e team di costruzione non sempre affidabili, vale la pena avere uno specialista di costruzione.
    L'ispettore di supervisione rappresenta l'investitore in cantiere ed è responsabile del controllo della qualità di tutti i lavori di costruzione ivi eseguiti.
    Ne verifica la tempestività e il rispetto del progetto, del permesso di costruire, dei regolamenti edilizi e delle regole della conoscenza tecnica. Inoltre, i suoi compiti includono:
  • controllo della qualità dei materiali e delle lavorazioni;
  • impedire l'uso di prodotti difettosi, dannosi per la salute e non approvati per l'uso in edilizia;
  • l'accettazione delle fasi successive del lavoro;
  • presenza a prove successive e accettazione tecnica (es. prova di tenuta di impianti acqua o gas);
  • conferma del numero di lavori completati e partecipazione alla liquidazione finale dell'investimento;
  • supervisionare lo svolgimento dei lavori dando ordini al direttore dei lavori di rimuovere pericoli e irregolarità (questi ordini sono confermati con un'iscrizione nel registro di costruzione)
  • il diritto di richiedere al direttore dei lavori di apportare correzioni o rifare i lavori difettosi (queste richieste dovrebbero essere confermate anche con un'iscrizione nel registro di costruzione);
  • partecipazione alla predisposizione dell'edificio per l'accettazione finale e all'accettazione tecnica stessa.
    Avvertimento! Una persona non può svolgere le funzioni di direttore dei lavori e ispettore di supervisione dell'investitore nello stesso cantiere.
    Con la conoscenza della direzione lavori
    Quando assume o cambia il direttore dei lavori, l'ispettore di supervisione o il progettista che supervisiona la supervisione dell'autore, l'investitore è obbligato a notificarlo per iscritto all'ispettore di supervisione edilizia del Poviat. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni dei soggetti indicati circa l'assunzione di incarichi e dai certificati di iscrizione in corso nei relativi registri.
    In caso di dubbi o necessità di risolvere una controversia sulla correttezza dei lavori di costruzione eseguiti, è possibile chiedere aiuto ad un perito edile. Si tratta di una persona la cui conoscenza professionale consente loro di esprimere un parere su quei lavori di costruzione in cui hanno ottenuto la qualifica di esperto. Tale parere può essere vincolante per le parti in causa e decidere sull'ammontare del risarcimento o sulla necessità di ripetere alcuni lavori di costruzione.
    Base giuridica
    Legge del 7 luglio 1994 sul diritto edilizio (Journal of Laws No.156, item 1118 come modificato, del 2006)
    Regolamento del Ministro dei Trasporti e delle Costruzioni del 28 aprile 2006 sulle funzioni tecniche indipendenti nell'edilizia (Gazzetta delle leggi n. 86, voce 578, del 2006)

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