

Le nuove aliquote IVA, maggiorate di un punto percentuale, si applicano per i prossimi tre anni, cioè fino alla fine di dicembre 2013. Tuttavia, ciò che ha elettrizzato il settore edile ei clienti all'inizio di gennaio non sono state tanto le aliquote fiscali più elevate, a cui ci siamo abituati, ma disposizioni non molto precise in merito all'aliquota se il cliente decide non solo di acquistare il prodotto, per il suo assemblaggio.
Negli anni precedenti, secondo il regolamento del Ministro delle Finanze ad oggi vigente (del 24 dicembre 2009 in attuazione di alcune disposizioni della Legge sull'Imposta sul Valore Aggiunto), i produttori che offrivano i propri prodotti a clienti con montaggio potevano applicare un'aliquota ridotta al 7%. Sebbene ciò riguardasse solo alcuni tipi di edifici (inclusi nella costruzione coperta dal programma di alloggi sociali), il loro elenco era molto ampio e comprendeva, tra gli altri, case unifamiliari, condomini o uffici.
In breve, la situazione era la seguente: un investitore che prendeva una decisione riguardante, ad esempio, la sostituzione di finestre, aveva due opzioni: poteva solo acquistare il prodotto e pagare il 22% di tasse, e organizzare l'installazione da solo o ordinare immediatamente l'installazione dal produttore, grazie al quale l'intera l'ordine era soggetto a un'aliquota fiscale del 7% molto più bassa e redditizia.
Tuttavia, una disposizione simile non è stata inclusa nell'ultimo regolamento del Ministro delle Finanze (del 22 dicembre 2010). Quindi questa è la fine della possibilità per i produttori di applicare un'aliquota fiscale più bassa?
Tuttavia, l'8%
Secondo le analisi, nonostante le modifiche alle disposizioni del regolamento e le conseguenti ambiguità, i clienti potranno comunque beneficiare dell'aliquota IVA preferenziale dell'8%. La consegna e l'installazione di finestre dovrebbe essere trattata sulla base dell'articolo 41 della legge come ristrutturazione, ammodernamento, ammodernamento termico o ricostruzione di un edificio o di una sua parte. Alcuni margini di manovra possono derivare anche dalla classificazione del servizio come opere di conservazione.
Vale la pena ricordare che, come negli anni precedenti, l'aliquota ridotta si applica solo alla consegna e ristrutturazione di locali residenziali di superficie utile non superiore a 150 mq ed edifici unifamiliari fino a 300 mq. Quindi se la nostra casa è più grande, allora già usiamo il tasso di base in relazione allo spazio in eccesso.