Sommario
A seguito della divisione, ogni lotto deve avere accesso a una strada pubblica. In caso contrario, la divisione della proprietà è impossibile
Ho una domanda sulla divisione della trama. Insieme a mia sorella, abbiamo un terreno edificabile in cui verrà eretto un gemello. Nel piano di sviluppo territoriale di quest'area, il lotto per lo sviluppo indipendente non può essere inferiore a 600 m2 (non sono inclusi edifici bifamiliari). La nostra trama misura 980 m2. Nel dipartimento di architettura, è stato affermato che non si poteva fare nulla. Ho sentito che può essere diviso giudizialmente, ma non so se è anche nella nostra situazione. Paulina P.
Accesso alla strada
Un'altra condizione per la divisione è l'accesso degli appezzamenti separati alla strada pubblica.
La divisione del patrimonio immobiliare è inammissibile se gli appezzamenti di terreno che si intende separare non hanno accesso a una strada pubblica.
Tuttavia, non deve essere un accesso diretto a una strada pubblica - questo è anche considerato come la separazione di una strada interna insieme alla creazione di servitù appropriate per lotti separati.
Tale servitù è detta strada necessaria, consente il libero passaggio e passaggio, ed è iscritta nei registri catastali e ipotecari di entrambe le proprietà.
Divisione di beni immobili
Se l'immobile è oggetto di comproprietà o usufrutto perpetuo, la divisione può essere effettuata su richiesta di tutti i comproprietari.
- Prima della costruzione. Nella situazione descritta, la divisione del terreno prima della costruzione di una casa bifamiliare è impossibile, in quanto contraria al piano di sviluppo territoriale locale.
- Dopo la costruzione. La situazione è più favorevole dopo aver costruito la casa. Alle condizioni previste dalla legge, gli immobili possono essere frazionati indipendentemente dalle disposizioni del piano di sviluppo territoriale locale. Ciò vale per l'abolizione della comproprietà di immobili sviluppati con almeno due fabbricati, eretti sulla base di licenza edilizia, qualora la divisione consista nella separazione di fabbricati per i singoli comproprietari indicati nella domanda congiunta con appezzamenti di terreno necessari al loro corretto utilizzo.
Tale situazione si verifica nella situazione descritta dal lettore, in quanto sul lotto indicato verranno edificati due edifici bifamiliari. Alla luce del vigente diritto edilizio, un edificio residenziale unifamiliare è un fabbricato monofamiliare o bifamiliare o terrazzato, che serve a soddisfare esigenze abitative, costituendo strutturalmente un'unità indipendente, in cui è consentito separare non più di due locali residenziali o un locale residenziale e locale commerciale superficie totale non superiore al 30% della superficie totale dell'edificio.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema, l'edificio e il lotto possono essere divisi verticalmente; è importante che il muro divisorio attraversi tutti i piani e sia sulla stessa linea della divisione del lotto.
Abolizione della comproprietà
Dopo che le suore hanno costruito la casa, si può abolire la comproprietà a norma (sulla base di un accordo concluso davanti a un notaio) oppure - in caso di conflitto - richiedere in sede giudiziaria l'abolizione della comproprietà per scissione.
Se la comproprietà del progetto viene abolita, spesso la divisione viene effettuata dai comproprietari stessi. Per quanto riguarda l'immobile, invece, sarà necessario avvalersi dei servizi di un geodesista che predisporrà il piano di divisione (determinare i confini delle parcelle dopo la divisione, redigere mappe e descrivere l'immobile).
Questa bozza deve quindi essere presentata all'ufficio comunale locale. La divisione immobiliare viene effettuata sulla base della decisione del capo del comune, sindaco o presidente della città che approva il progetto di divisione.
Dovrebbe essere redatto su una mappa aggiornata, adottata per la risorsa geodetica e cartografica nazionale. Tale progetto approvato costituirà la base di un accordo notarile che abolisce la comproprietà. Dopo la sua firma, verranno apportate modifiche ai registri fondiari e ipotecari.
In caso di conflitto tra i comproprietari, l'articolo 211 del codice civile conferisce ai comproprietari il diritto di chiedere che l'abolizione della comproprietà avvenga attraverso la divisione della cosa comune, a meno che non sia contraria alle disposizioni di legge o allo scopo socio-economico della cosa, o comporti un cambiamento significativo della cosa o una riduzione significativa i suoi valori.
In caso di scioglimento giudiziario della comproprietà, il tribunale decide sulla divisione e sul suo corso e su eventuali pagamenti aggiuntivi tra i proprietari. Nel determinare le maggiorazioni, il tribunale specificherà la data e le modalità del loro pagamento (pagamento diretto nelle mani della persona autorizzata o pagamento sul conto); è possibile suddividerli in rate, per un periodo non superiore a 10 anni.
Una decisione finale del tribunale sarà anche la base per introdurre modifiche ai registri fondiari e ipotecari e consentirà a ciascuno dei proprietari di decidere e disporre liberamente della propria casa.

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