Sommario
Quando realizzano varie composizioni, i fioristi cercano avidamente erbe, rami o coni che possono essere trovati nella foresta. L'unica domanda è se possono essere raccolti legalmente. Secondo le informazioni ottenute dalla Direzione Foreste dello Stato, la raccolta di fiori, piante e rami non rientra nel concetto di raccolta del sottobosco, ovvero bacche e funghi.
In questa situazione, affinché il fioraio agisca in conformità con la legge, dovrebbe riferire all'ispettorato forestale (e ce ne sono 435 nel paese) per ottenere un permesso dalla guardia forestale. È la persona responsabile di prendere tali decisioni all'interno dell'unità che gestisce. Lo conferma il parere dell'Ufficio Legale delle Foreste Statali, che recita: "Sia la Legge sulle Foreste (Art. 27) sia le disposizioni del Regolamento del Ministero della Protezione Ambientale, delle Risorse Naturali e delle Foreste del 28 dicembre 1998 sulle norme dettagliate per la protezione e la raccolta dei frutti del sottobosco (Journal of Laws n. 6, articolo 42 del 1999, come modificato) non specifica cosa si intende per "esigenze industriali". In queste condizioni, secondo l'interpretazione linguistica, si può presumereche l'obbligo di stipulare una convenzione con il Distretto forestale per la raccolta dei frutti del sottobosco si applica ai soggetti che svolgono attività economica e raccolgono il sottobosco per le finalità ad esso connesse. Tutti sono più interessati a ciò che possono raccogliere nella foresta senza rischiare di entrare in conflitto con la legge. Le regole per rendere disponibili le foreste sono descritte nel capitolo 5 della legge sulla foresta del 28 settembre 1981. Puoi sempre entrare in una foresta di proprietà del tesoro dello stato. Questa regola non si applica quando:senza rischiare conflitti con la legge. Le regole per rendere disponibili le foreste sono descritte nel capitolo 5 della legge sulla foresta del 28 settembre 1981. Puoi sempre entrare in una foresta di proprietà del tesoro dello stato. Questa regola non si applica quando:senza rischiare conflitti con la legge. Le regole per rendere disponibili le foreste sono descritte nel capitolo 5 della legge sulla foresta del 28 settembre 1981. Puoi sempre entrare in una foresta di proprietà del tesoro dello Stato. Questa regola non si applica quando:
  • l'ispettorato forestale introduce un divieto di ingresso periodico;
  • lo stand è stato distrutto o il sottobosco è stato degradato; n esiste un grave rischio di incendio;
  • vengono eseguite operazioni economiche legate all'allevamento, alla coltivazione forestale o al taglio.
    L'articolo 27 della legge specifica la disponibilità di foreste demaniali per la raccolta del sottobosco:
  • per le proprie esigenze;
  • per scopi industriali (questo tipo di raccolta richiede un contratto con l'ufficio distrettuale forestale).
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